Art. 1
E' costituito il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) della Parrocchia BEATA VERGINE IMMACOLATA:
- come segno del Popolo di Dio, della varietà dei ministeri e dei carismi in essa diffusi e della comunione di tutto il Popolo di Dio con il suo Parroco;
- come strumento della partecipazione e corresponsabilità dei fedeli in ordine alla edificazione della Chiesa e allo svolgimento della sua missione.
Art. 2
I membri del CPP debbono sentirsi responsabili con il Parroco di tutta l'azione pastorale della Parrocchia; essi sono quindi caratterizzati dalla "corresponsabilità" e avranno pertanto bisogno di:
- vivere momenti di preghiera comune, giornate di incontri spirituali e di studio, anche per incrementare la conoscenza reciproca.
Art. 3
L'ambito di azione del CPP, luogo privilegiato di incontro, di confrorito, di accordo fra le varie parti della comunità pastorale, abbraccia tutti i problemi della parrocchia, ma in particolare modo:
- EVANGELIZZAZIONE
- SANTIFICAZIONE
- AZIONE CARITATIVA
- ANIMAZIONE CRISTIANA DELLE REALTA' TEMPORALI
Il CPP intende operare per rendere la comunità più cosciente della propria realtà di Chiesa ed i singoli battezzati corresponsabili in essa. Il CPP elabora un piano pastorale in una prospettiva di collaborazione unitaria, tenendo presente le linee pastorali del Vescovo e le iniziative del Vicariato.
Tutte le attività pastorali della parrocchia e delle varie associazioni o gruppi in essa operanti, fermo restando le specifiche finalità e l'organizzazione propria di ciascuna, devono fare capo al CPP, che ha il compito di coordinare l'attività pastorale di tutti e di proporre a ciascuno il programma di lavoro comune.
Art. 4
Il CPP è un organo consultivo.
La funzione consultiva si esercita in una esperienza di comunione, nella quale la consultazione fra pastore e fedeli diviene reciproco arricchimento. Quando si prega insieme e si cerca insieme si agisce anche insieme. La comunione ecclesiale, di cui il CPP è segno e strumento, comporta che:
- ogni decisione sia presa insieme, ascoltando la voce dello Spirito "che agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti" (Ef 4,6);
- ciascuno "con tutta ùmiltà consideri gli altri superiore a se stesso" CFil. 2,3) e quindi ne ascolti con il massimo rispetto le opinioni e le proposte;
- il Parroco, al quale in forza del suo carisma e del mandato ricevuto del Vescovo spetta l'ultima parola, non si serva del suo carisma e del mandato per "spegnere lo Spirito" (1 Ts 5,19), ma per comporre in unità la diversità dei carismi e la varietà delle opinioni e delle proposte.
Art. 5
Il CPP si muove lungo la linea del "consiglio", non su quello dell'"operatività".
Suo compito è studiare i problemi pastorali, esprimere pareri, fare proposte di criteri e orientamenti per le pratiche conclusioni.
L'esecuzione delle deliberazioni del CPP (che con l'approvazione del Parroco diventano decisioni della comunità e atti di Chiesa) spetta a operatori pastorali, gruppi, associazioni, comitati, ecc., designati dal Parroco quale responsabile dell'esecutivo.
Art. 6
ELEZIONI
Tutte le persone di età superiore ai 18 anni, di ambo i sessi, cresimate facenti parte della comunità parrocchiale sono elettori.
L'ufficio di presidenza indice le elezioni per il rinnovo dei membri elettivi del Consiglio, almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, fissandone i tempi e le modalità, a norma della disposizione 5 d) del Direttorio Diocesano per la Costituzione dei CPP (Bollettino dell'Archidiocesi Maggio 1986).
Art. 7
Possono far parte del CPP i fedeli che abbiano i seguenti requisiti:
- siano cresimati;
- di età non inferiore ai 18 anni;
- canonicamente domiciliati o stabilmente operanti nella Parrocchia;
- in piena comunione con la Chiesa.
- Sono membri di diritto del CPP:
- il Parroco, che ne è il Presidente;
- gli altri Sacerdoti o Diaconi;
- un Accolito;
- un Lettore;
in servizio Pastorale presso la Parrocchia
- eventuali consiglieri del Consiglio Pastorale Vicariale o Diocesano appartenenti alla parrocchia (anche in deroga al numero di consiglieri fissati dallo statuto)
COMPOSIZIONE DEL CPP
Il CPP è composto da:
- membri di diritto;
- 20 membri eletti in seguito ad apposita votazione;
- 5 membri nominati dal Parroco, (il Parroco procede alla nomina solo dopo la nomina dei membri elettivi e dei membri di diritto, per integrare eventuali lacune, affinché il CPP sia il più possibile immagine della comunità ecclesiale)
Al candidato eletto che rinuncia o si dimette subentrerà il primo dei non eletti.
DURATA DEL CPP
Il CPP di norma rimane in carica 3 anni.
L'assidua partecipazione alle riunioni è di fatto rimessa al senso di responsabilità di ogni singolo consigliere; qualora insorgessero impedimenti all'attiva partecipazione, è auspicabile una "rinuncia" volontaria.
Art. 8
FUNZIONAMENTO DEL CPP
Il CPP ha l'ufficio di Presidenza il quale collabora con il Parroco per organizzare l'attività del Consiglio; ed è composto da:
- il Segretario, nominato dal Parroco;
- due consiglieri eletti dal CPP al proprio interno.
L'Ufficio di Presidenza, presieduto dal Parroco, predispone:
- la comunicazione della convocazione della riunione plenaria del Consiglio;
- l'ordine del giorno (Odg);
- l'incarico di "moderatore" delle riunioni;
- il coordinamento delle eventuali commissioni o dei gruppi di studio;
- il controllo delle esecuzioni delle deliberazioni del CPP.
COMMISSIONI
Il CPP si può dividere in commissioni:
- a carattere permanente per settori pastorali:
CARITATIVA
LITURGICA
CATECHISTICA
- a carattere temporaneo per specifici problemi.
Le Commissioni hanno funzione referente; ,tuttavia possono essere talvolta incaricate di compiti attuativi. Possono essere composte anche da fedeli non membri del CPP.
Art. 9
Il CPP, convocato dal Parroco, si riunisce abitualmente una volta al mese; le riunioni hanno validità se sono presenti la metà più uno dei componenti. Le riunioni del CPP sono aperte, cosicché tutti i fedeli possono parteciparvi e a giudizio del moderatore prendere la parola. L'Odg del CPP verrà affisso alla bacheca della chiesa. La comunità parrocchiale sarà informata delle attività del CPP attraverso il bollettino parrocchiale.
Art. 10
Il CPP convoca la comunità parrocchiale in assemblea almeno due volte l'anno per:
- fissare gli indirizzi generali della pastorale locale;
- verificare l'attività del CPP.
Art. 11
Il CPP dà al Parroco il proprio parere sulla scelta dei componenti il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE). Il CPAE presenta annualmente al CPP una relazione sul bilancio preventivo e consultivo.
Art. 12
Il presente statuto può essere modificato o integrato su richiesta di almeno un terzo del Consiglio e con voto favorevole della maggioranza (metà più uno).
Bologna, 8 Dicembre 1986
